(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/Sez. Gen. del 12 maggio 2022) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'art. 54 del medesimo decreto del Presidente; Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 574 di data 8 aprile 2022 avente ad oggetto: Approvazione delle modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl del 1987 1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, e' inserito il seguente: «1 bis. La struttura provinciale competente in materia di piste da sci dispone periodicamente controlli a campione presso i titolari dell'autorizzazione all'esercizio per la verifica delle caratteristiche e requisiti delle polizze assicurative.».