(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Trentino-Alto Adige n. 19/Sez. Gen. del 12 maggio 2022) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
   Visto l'art. 53 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige»; 
  Visto l'art. 54 del medesimo decreto del Presidente; 
  Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.  concernente
«Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste
da sci»; 
  Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 574 di data 8
aprile 2022 avente ad oggetto: Approvazione  delle  modificazioni  al
decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n.
11-51/Legisl., (Emanazione del  regolamento  per  l'esecuzione  della
legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina  delle
linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
    Modificazione dell'art. 30-quater del decreto del Presidente 
          della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl del 1987 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-quater del decreto  del  Presidente
della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1 bis. La struttura provinciale competente in materia di piste  da
sci dispone periodicamente controlli a  campione  presso  i  titolari
dell'autorizzazione   all'esercizio    per    la    verifica    delle
caratteristiche e requisiti delle polizze assicurative.».